Saturday 23rd November 2024,
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Art. 62: come uccidere i piccoli negozi di alimentari

Art. 62: come uccidere i piccoli negozi di alimentari

di Alessandro Mingardi – La nuova normativa art. 62, è arrivata. I piccoli commercianti l’aspettavano con angoscia, le multinazionali con gioia. Il governo ha cosi deciso di uccidere definitivamente le piccole attività che operano nel settore agroalimentare. E’ stato infatti pubblicato il Decreto legge 24 gennaio 1012 n. 1 contenente “Disposizioni urgenti per la concorrenza e lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.

L’articolo 62 regolamenta i rapporti commerciali relativi alla fornitura di prodotti agricoli ed alimentari
I punti di primaria importanza sono:

  • Non saranno più ammessi gli accordi o ordini verbali.
  • I contratti di fornitura devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta, e indicano a pena di nullità: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
  • Per le tipologie di contratti appena menzionati ossia quelli che hanno per oggetto la cessione di soli prodotti agricoli e alimentari il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine di legge di:
  1. 30 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture per i prodotti deteriorabili.
  2. 60 giorni per tutte le altre merci (merci non deteriorabili).
  • Prodotti deteriorabili:
  1. prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  2. prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
  3.  prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
  4.  tutti i tipi di latte.
  • In caso di un ritardo nel pagamento, scattano gli interessi di mora, con sanzioni:
  1. relativi alla stipula del contratto in forma scritta sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 20.000;
  2. relativi al divieto di pratiche commerciali sleali dei rapporti commerciali sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 3.000.
  3. relativi al mancato rispetto dei termini di pagamento sono puniti con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.
  4. L’entità della sanzione e determinata in ragione del fatturato aziendale e della misura dei ritardi.
  • In caso di merci in parte deteriorabili e in parte non deteriorabili si fanno 2 fatture separate;
  • La fattura può essere inviata solo tramite posta certificata Pec o di persona.
  • I relatori in Commissione Industria del Senato hanno presentato una nuova stesura del testo dell’articolo 62, poi approvato, che ha recepito soltanto l’emendamento relativo a stabilire quale termine legale per la decorrenza la data del ricevimento fattura fissando che i 30 gg. per i prodotti deperibili ed i 60 gg. per quelli non deperibili sono calcolati a partire dall’ultimo giorno del mese in cui si riceve la fattura. 
    Esempio: Fattura il 28 di Novembre, io non dovrò pagare il 28 di Dicembre ma bensì entro il 31 di Novembre
  • Occorre precisare che per quanto riguarda i termini legali di pagamento le parti possono concordare un termine più breve ma non anche più lungo di quello definito per legge. Si tratta infatti di una NORMA IMPERATIVA che limita inderogabilmente, sotto questo profilo, l’autonomia negoziale (ai sensi dell’articolo 1322 del codice civile). Non solo: ai sensi dell’art. 1339 del codice civile (inserzione automatica di clausole), “le clausole imposte dalla legge […]” – come in questo caso il termine massimo di pagamento – “sono di diritto inserite nei contratti, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti”.

Concettualmente queste nuove norme risulterebbero adeguate ad un sistema sano, un passo indietro di 30 anni, dove la possibilità di cambiali e pagherò ritornano sul panorama economico, evitando il rischio agli ingrossi di esporsi e ponendo le banche dietro il business e non più davanti. Seguendo questa logica le multinazionali saranno costrette ad adeguarsi e a fare pagamenti in linea con il mercato e non più a 60/90/120 giorni. Il problema però consiste nel sistema d’oggi, tutto fuorché sano, dove i commercianti sono già strozzati da continue tasse, e le banche (burocraticamente enti privati) hanno stretto la cinghia e non rilasciano prestiti/finanziamenti alle piccole attività (per anticipare il pagamento) se non con tassi spropositati, mentre invece le multinazionali hanno più disponibilità grazie alla mole di business che muovono. In poche parole è una normativa che agevola i facoltosi e distrugge coloro che in questo momento non godono di “molta salute”. In un momento critico, queste norme sono del tutto fuori luogo, tenendo conto anche dei nuovi obblighi del 2013 come il DVR ecc ..

L’Art.62 quindi possiamo considerarlo come l’ultimo colpo di mano, alle piccole medio imprese, di un governo tecnico miope, sordo e distante anni luce dalla realtà quotidiana dell’italiano medio. I parlamentari, da “bravi” sudditi non si oppongono e lasciano i loro elettori a marcire con queste riforme sempre più stringenti. Fatevi un esame di coscienza perché la vita è una ruota che gira, prima o poi tutto torna. Ogni energia spesa, ogni azione ogni pensiero non può disperdersi….

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